Il Legislatore italiano, in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, introduce il nuovo reato di “false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”. Tale normativa, all’art. 54 introduce nell’ordinamento il reato di “FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE” La norma rinvia all’art. 29 del Decreto che disciplina il c.d. “certificato preliminare”. Alla responsabilità della persona fisica il legislatore ha aggiunto la responsabilità dell’Ente e così il delitto di “false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare” entra nel novero dei REATI PRESUPPOSTO previsti dal D. Lgs. 231/01.
La normativa entrerà in vigore il prossimo 22 marzo 2023.
La Direttiva europea ha il duplice obiettivo di soddisfare – da una parte - l’esigenza di una sempre maggior riduzione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, che rappresenta uno dei principi cardine dell’Unione ed è applicabile anche alla costituzione delle società e – dall’altra – la necessità di integrazione europea in materia di protezione sociale. L’assenza di un quadro giuridico “comune” per le trasformazioni e scissioni transfrontaliere non garantisce una tutela ottimale per dipendenti, creditori e soci di minoranza del mercato interno e, così, la Direttiva UE ha chiesto agli Stati membri di prevedere norme che dispongano l’applicazione di misure e sanzioni in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in recepimento alle direttive UE in materia di diritto societario. La Direttiva chiede di prevedere, nei casi più gravi, anche sanzioni penali.
Il legislatore italiano, quindi, in attuazione dell’art. 2 della Direttiva, ha emanato il D. Lgs. n.19 del 2 marzo 2023 per disciplinare le operazioni transfrontaliere.
La società italiana partecipante alla fusione deve chiederne il rilascio a notaio che, a tal fine, verifica il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell’operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato.
Qualora, per ottenere il certificato, sia realizzata una delle condotte di falsificazione od omissione sanzionate dalla norma, è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, cui si aggiunge – in caso di condanna a pena non inferiore a otto mesi (due soli in più del minimo edittale) – l’applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi.
L’art. 25 ter del dettato legislativo è stato, infatti, così modificato:
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