Nuovo reato in tema di operazioni transfrontaliere

Il Legislatore italiano, in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, introduce il nuovo reato di “false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”. 
La normativa entrerà in vigore il prossimo 22 marzo 2023.

La Direttiva europea ha il duplice obiettivo di soddisfare – da una parte - l’esigenza di una sempre maggior riduzione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, che rappresenta uno dei principi cardine dell’Unione ed è applicabile anche alla costituzione delle società e – dall’altra – la necessità di integrazione europea in materia di protezione sociale. L’assenza di un quadro giuridico “comune” per le trasformazioni e scissioni transfrontaliere non garantisce una tutela ottimale per dipendenti, creditori e soci di minoranza del mercato interno e, così, la Direttiva UE ha chiesto agli Stati membri di prevedere norme che dispongano l’applicazione di misure e sanzioni in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in recepimento alle direttive UE in materia di diritto societario. La Direttiva chiede di prevedere, nei casi più gravi, anche sanzioni penali.

Il legislatore italiano, quindi, in attuazione dell’art. 2 della Direttiva, ha emanato il D. Lgs. n.19 del 2 marzo 2023 per disciplinare le operazioni transfrontaliere.

Tale normativa, all’art. 54 introduce nell’ordinamento il reato di “FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE”

  1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  2. . In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

La norma rinvia all’art. 29 del Decreto che disciplina il c.d. “certificato preliminare”.
La società italiana partecipante alla fusione deve chiederne il rilascio a notaio che, a tal fine, verifica il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell’operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato.
Qualora, per ottenere il certificato, sia realizzata una delle condotte di falsificazione od omissione sanzionate dalla norma, è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, cui si aggiunge – in caso di condanna a pena non inferiore a otto mesi (due soli in più del minimo edittale) – l’applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi.

Alla responsabilità della persona fisica il legislatore ha aggiunto la responsabilità dell’Ente e così il delitto di “false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare” entra nel novero dei REATI PRESUPPOSTO previsti dal D. Lgs. 231/01.
L’art. 25 ter del dettato legislativo è stato, infatti, così modificato:

  • ​al comma 1 è inserita la precisazione per cui i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente in materia societaria possono essere previsti sia dal codice civile sia “da altre leggi speciali”;
  • è introdotta la nuova lettera s-ter) “false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare” che arricchisce le fattispecie di reato previste dal decreto e - per il momento - chiude l’elenco dei c.d. REATI SOCIETARI.

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