La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10630/2022 ha evidenziato alcuni aspetti importanti in materia di mantenimento dei figli e fissato un chiaro orientamento giurisprudenziale.
Dalla sentenza in esame emerge, prima di tutto, che il genitore non è esonerato dal provvedere ai bisogni dei figli per il solo fatto che vi provveda l’altro genitore. La minore età, infatti, è rappresentativa di per sé dello stato di bisogno che obbliga entrambi i genitori a impiegare il massimo sforzo per riuscire a provvedere al loro mantenimento.
A parere della Suprema Corte, però, il genitore, imputato nel procedimento penale per il reato di cui all’art. 570 c.p., merita di essere assolto:
- se il mancato pagamento era causato dal suo stato di disoccupazione
- se, comunque, in tale periodo, ha comunque continuato a erogare alla madre piccoli aiuti
- se, poi, appena trovato un lavoro stabile, ha provveduto al pagamento di tutti gli arretrati.
E’ chiaro, quindi, il principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui l’antigiuridicità della condotta, alle sopra indicate condizioni, è neutralizzata dall’adempimento tardivo.
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