D.Lgs. 231/01: L’illecito non si estingue con la cancellazione della società - Cass. Pen. n. 9006/2022

Il caso di riferisce a un dipendente di una S.r.l. che, durante l'orario di lavoro, era caduto  riportando plurime fratture.

Nel processo penale a carico dei legali rappresentanti della società, per il reato di cui all'art. 590 c.p., e della società stessa per l'illecito di cui all'art. 25 septies D.lgs. 231/2001 in relazione al reato di lesioni colpose, si erano susseguite sentenze di condanna sia in primo che in secondo grado.

La società presentava ricorso per Cassazione e denunciava la mancata pronuncia di estinzione dell'illecito poiché, richiamando la pronuncia di legittimità del 2019, la cancellazione dal registro delle imprese della stessa, avvenuta nel corso del processo, era da ritenersi equiparabile alla morte fisica della persona. 

Con la nuova pronuncia la Suprema Corte, in consapevole contrasto con la sentenza del 2019, dissente dal parallelismo estinzione dell'ente/morte della persona posto a fondamento della precedente decisione per duplici ragioni:
a) le cause estintive dei reati sono un numero chiuso non estensibile; 

b) quando il legislatore ha fatto riferimento a cause estintive degli illeciti ex D.Lgs. 231/01 è stato esplicito (artt. 8 e 67 D.lgs. 231/2001); 

c) è pacifico il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite per cui "il fallimento della persona giuridica non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo previsto dal d. lgs. 231 del 2001" (sentenza n. 11170/2014) e, pertanto, non è comprensibile l’applicazione di un criterio diverso per la mera cancellazione dal registro delle imprese; 

d) il richiamo operato dal precedente orientamento alle norme processuali relative all'imputato non è indiscriminato ma solo "in quanto compatibili".

A parere della sezione IV della Corte di Cassazione, quindi, un attento esame di tutte le disposizioni vigenti rivela che “la cancellazione della società può certamente porre un problema del soddisfacimento del relativo credito ma non pone un problema di accertamento della responsabilità dell’ente per fatti anteriori alla sua cancellazione, responsabilità che nessuna norma autorizza a ritenere destinata a scomparire per effetto della cancellazione dell’ente stesso”.

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