La Direttiva (UE) 2024/825 rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso europeo di contrasto al greenwashing e di rafforzamento della tutela dei consumatori: introduce, infatti, regole più rigorose in materia di comunicazione ambientale e sostenibilità. L'obiettivo è garantire che le dichiarazioni ambientali diffuse dalle imprese siano verificabili, trasparenti e supportate da adeguate evidenze documentali. Il consumatore non deve essere indotto in errore attraverso claim generici o privi di fondamento. La Direttiva è stata recepita in Italia con D. Lgs. n.30 del 20 febbraio 2026, pubblicato in G.U. del 9 marzo 2026. Le relative disposizioni troveranno applicazione dal 27 settembre 2026 e introducono novità nel Codice del Consumo. Tra le principali condotte oggetto di contrasto rientrano: Per le imprese ciò comporta la necessità di rafforzare i processi interni di verifica dei contenuti pubblicitari, delle comunicazioni commerciali, dei bilanci di sostenibilità e delle informazioni diffuse tramite siti web, social media, cataloghi e documentazione commerciale. Dal punto di vista della compliance al D. Lgs. 231/01, il recepimento della Direttiva rende opportuno evidenziare che non è stato introdotto un nuovo "reato-presupposto 231", MA gli Organismi di Vigilanza nominati ex D. Lgs. 231/01 potranno e dovranno verificare eventuali rischi di compliance integrata (consumer law - ESG - reputazione - 231). Per le imprese dotate di Modello Organizzativo è, quindi, consigliabile aggiornare: L'attività di risk assessment dovrebbe includere specifici controlli sulla tracciabilità delle informazioni ambientali, sulla disponibilità delle evidenze a supporto delle dichiarazioni diffuse al mercato e sulla corretta attribuzione delle responsabilità interne. Dichiarazioni ambientali non veritiere o comunicazioni commerciali ingannevoli possono esporre l'impresa a procedimenti davanti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), a contenzioni con consumatori e concorrenti, nonché a rilevanti danni reputazionali. Inoltre, laddove il greenwashing si accompagni alla falsificazione di dati, certificazioni, documentazione tecnica o informazioni contenute nella rendicontazione aziendale, potrebbero emergere rischi riconducibili a fattispecie già rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 quali: reati societari, falsità documentali, frodi nelle pubbliche forniture, reati contro la P.A. o reati ambientali, a seconda delle specifiche circostanze del caso. Un approccio preventivo consente non solo di ridurre il rischio sanzionatorio e reputazionale, ma anche di rafforzare l'affidabilità dell'impresa nei confronti di clienti, investitori, partner commerciali e autorità di controllo.
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