Direttiva (UE) 2024/825: greenwashing. Riflessi sui Modelli 231


La Direttiva (UE) 2024/825 rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso europeo di contrasto al greenwashing e di rafforzamento della tutela dei consumatori: introduce, infatti, regole più rigorose in materia di comunicazione ambientale e sostenibilità. 

L'obiettivo è garantire che le dichiarazioni ambientali diffuse dalle imprese siano verificabili, trasparenti e supportate da adeguate evidenze documentali. Il consumatore non deve essere indotto in errore attraverso claim generici o privi di fondamento.

La Direttiva è stata recepita in Italia con D. Lgs. n.30 del 20 febbraio 2026, pubblicato in G.U. del 9 marzo 2026. Le relative disposizioni troveranno applicazione dal 27 settembre 2026 e introducono novità nel Codice del Consumo.

Tra le principali condotte oggetto di contrasto rientrano:

  • ​l'utilizzo di affermazioni ambientali generiche quali: "green", "eco-friendly", "sostenibile", "rispettoso dell'ambiente" in assenza di adeguata dimostrazione;
  • le dichiarazioni di neutralità climatica fodante su meccanismo di compensazione delle emissioni;
  • l'attribuzione all'intero prodotto di caratteristiche ambientali riferibili soltanto a una sua componente;
  • l'utilizzo di marchi o sistemi di certificazione ambientale non trasparenti o non basati su criteri verificabili;
  • informazioni ingannevoli sulla durabilità, riparabilità o sulle prestazioni ambientali di prodotti e servizi.

Per le imprese ciò comporta la necessità di rafforzare i processi interni di verifica dei contenuti pubblicitari, delle comunicazioni commerciali, dei bilanci di sostenibilità e delle informazioni diffuse tramite siti web, social media, cataloghi e documentazione commerciale.


Dal punto di vista della compliance al D. Lgs. 231/01, il recepimento della Direttiva rende opportuno evidenziare che non è stato introdotto un nuovo "reato-presupposto 231", MA gli Organismi di Vigilanza nominati ex D. Lgs. 231/01 potranno e dovranno verificare eventuali rischi di compliance integrata (consumer law - ESG - reputazione - 231).

Per le imprese dotate di Modello Organizzativo è, quindi, consigliabile aggiornare:

  • ​la mappatura dei rischi;
  • i protocolli relativi a marketing e comunicazione commerciale, anche relativamente alla formazione dei responsabili di funzione e alla verifica e approvazione  della documentazione tecnica e promozionale;
  • le procedure di validazione dei claim ambientali e delle certificazioni di sostenibilità;
  • la predisposizione di report ESG e bilanci di sostenibilità;
  • la gestione dei rapporti con enti certificatori e organismi di controllo;
  • i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

L'attività di risk assessment dovrebbe includere specifici controlli sulla tracciabilità delle informazioni ambientali, sulla disponibilità delle evidenze a supporto delle dichiarazioni diffuse al mercato e sulla corretta attribuzione delle responsabilità interne.

Dichiarazioni ambientali non veritiere o comunicazioni commerciali ingannevoli possono esporre l'impresa a procedimenti davanti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), a contenzioni con consumatori e concorrenti, nonché a rilevanti danni reputazionali. Inoltre, laddove il

greenwashing

si accompagni alla falsificazione di dati, certificazioni, documentazione tecnica o informazioni contenute nella rendicontazione aziendale, potrebbero emergere rischi riconducibili a fattispecie già rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 quali: reati societari, falsità documentali, frodi nelle pubbliche forniture, reati contro la P.A. o reati ambientali, a seconda delle specifiche circostanze del caso.


Un approccio preventivo consente non solo di ridurre il rischio sanzionatorio e reputazionale, ma anche di rafforzare l'affidabilità dell'impresa nei confronti di clienti, investitori, partner commerciali e autorità di controllo.

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