Il TAR Toscana, con la sentenza n. 1502 del 18/11/2021 ha confermato la legittima esclusione dell’operatore economico per difetto e/o malfunzionamento della piattaforma telematica. La pronuncia rileva soprattutto perché, nella parte motiva, i Giudici di primo grado si sono soffermati sul comportamento che un concorrente dovrebbe tenere in una procedura telematica visto che la partecipazione ad un gara telematica comunque “richiede del tempo”, può comportare “lungaggini” dovute alle particolari caratteristiche della rete di comunicazione nonché alla sua capacità d’assorbire il traffico-dati e, pertanto, tali variabili devono dunque esser tenute in debita considerazione in fase di caricamento, secondo un canone di diligenza necessariamente esigibile da parte di ciascun operatore economico. Nel caso in questione il bando stabiliva le ore 16:00 quale termine ultimo per l’invio telematico e prevedeva l’invio di notifica di ricezione a tutti i soggetti che avessero inviato l’offerta entro i termini stabiliti. L’operatore economico diceva aver iniziato il caricamento dei documenti alle ore 15:08:10, di aver ultimato alle ore 15:58:24 e di aver ricevuto la notifica di ricezione alle ore 16:00:15. L’operatore veniva escluso e impugnava la decisione avanti il TAR, ritenendo che il messaggio di notifica di ricezione dimostrava, di per sé, che l’offerta fosse tempestiva altrimenti il sistema non avrebbe inviato alcuna conferma di ricezione dell’offerta. I Giudici hanno assunto la decisione integrando le norme del Disciplinare con quelle di funzionamento del sistema, che prevedevano come il concorrente, entro il termine fissato dalla legge di gara, dovesse aver completato tutti i passi della procedura e che, per “completamento”, si intendeva anche la ricezione del messaggio di conferma. In considerazione di ciò il TAR ha ritenuto che l’invio della conferma di ricezione non sia stata indice di alcun guasto ma il normale funzionamento della piattaforma che quindi, fissando inequivocabilmente alle ore 16:00:15 il momento esatto di ricezione dell’offerta, ne comportava inevitabilmente l’esclusione per violazione della disciplina speciale di gara.
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